I soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo P.E.C.,univoco ed attivo, sono:
– imprese costituite in forma societaria (art. 16 del Decreto Legge n.185 del 2008);
– ditte individuali (art. 5 del Decreto Legge n.179 del 2012);
– i liberi professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (art.16 comma 7 del Decreto Legge 185 del 2008).
La Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico n.2608 del 13/07/2015 disciplina le misure necessarie affinchè le imprese costituite in forma societaria ed in forma individuale si adeguino agli obblighi di:
– munirsi di un indirizzo P.E.C.;
– iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
– mantenere attivo l’indirizzo P.E.C..
L’iscrizione al registro delle imprese dell’indirizzo P.E.C. di un‘impresa è legittimamente effettuata solo se tale indirizzo è nella titolarità esclusiva dell’impresa, in quanto ciò costituisce requisito indispensabile affinchè possa essere garantita la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche.
Prima di precedere all’iscrizione di un indirizzo P.E.C. sarà cura dell’ufficio del registro delle imprese verificare che questo non risulti già assegnato ad altra impresa; in caso di esito negativo l’ufficio comunicherà al richiedente di indicare un nuovo indirizzo P.E.C. entro un termine congruo, pena il rigetto della domanda di iscrizione. In caso di esito positivo, l’ufficio del registro delle imprese verificherà inoltre che l’indirizzo P.E.C. sia attivo ed, anche in questo caso, qualora la P.E.C. risulti inattiva l’ufficio comunicherà al richiedente di indicare un nuovo indirizzo P.E.C. entro un termine congruo, pena il rigetto della domanda di iscrizione.
Inoltre, con periodicità almeno bimestrale, l’ufficio provvede a verificare se la caselle P.E.C. è attiva ed, in caso negativo, invita l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo P.E.C. entro 10 giorni, decorso tale termine procede alla cancellazione di tale indirizzo ai sensi dell’articolo 2191 del codice civile.
L’impresa sulla cui posizione non risulti iscritto un indirizzo P.E.C., anche a seguito di cancellazioni d’ufficio, qualora presenti una domanda di iscrizione al registro delle imprese si vedrà sospesa la domanda fino a 3 mesi, in caso di impresa costituita in forma societaria, e fino a 45 giorni, in caso di impresa individuale, al fine di consentire l’integrazione dell’istanza con la comunicazione di un indirizzo P.E.C. univoco ed attivo.
L’omessa comunicazione di cui sopra comporta le seguenti sanzioni amministrative:
– pagamento di una somma da Euro 10 ad Euro 516 (ditta individuale);
– pagamento di una somma da Euro 103 ad Euro 1.032 (impresa societaria).