“ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE EQUITALIA” – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Redatto da Redazione

9 Novembre 2016

L’art.6 del Decreto Legge n.193 del 22 ottobre 2016 (disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili) introduce la possibilità per tutti i contribuenti che hanno ricevuto cartelle esattoriali di chiudere, attraverso una procedura agevolata, il contenzioso con il fisco e regolarizzare la propria posizione.

La “definizione agevolata”, introdotta dal sopracitato art.6 prevede la possibilità, per tutti i debitori, di estinguere i debiti nei confronti del fisco senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora.

Sarà quindi possibile, definire tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione a far data dal 2000 al 2015 ( salvo quanto espressamente escluso dalla legge).

Il contribuente che intende definire in modo agevolato la propria posizione debitoria deve presentare domanda, all’agente della riscossione, entro il 23 gennaio 2017.

All’interno della domanda deve essere specificata l’opzione alla rateizzazione indicando il numero di rate, non superiori a quattro, e tenendo presente che l’ultima rata deve essere versata entro e non oltre il 15 marzo 2018.

In caso di rateizzazione le prime due rate saranno pari ad un terzo dell’ ammontare dovuto mentre la terza e la quarta rata saranno pari ad un sesto.

Il beneficio della “Rottamazione” è esteso anche a tutti i contribuenti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dallo stesso agente della riscossione, purchè, rispetto alle rateizzazioni richieste, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal primo ottobre al 31 dicembre 2016.

Si fa presente che il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, è causa irrevocabile della perdita dell’agevolazione.

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