DETRAIBILITA’ DELL’IVA – NOVITA’ DAL 24/04/2017

Redatto da Redazione

15 Gennaio 2018

L’art.2 del Decreto Legge n.50 del 2017 ha modificato il termine entro cui può
essere esercitato il diritto alla detrazione dell’iva relativa alle fatture d’acquisto.

In particolare, a decorrere dal 24/04/2017, il diritto alla detrazione dell’iva (fatture d’acquisto)
è esercitabile dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione iva
relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno.

In pratica, affinché sia possibile portare in detrazione l’importo dell’iva presente sulle fatture
d’acquisto ricevute a decorrere dal 24/04/2017 è necessario registrare tali documenti entro e non
oltre il 31/12/2017 pena l’indetraibilità dell’iva.

Ad esempio: le fatture d’acquisto datate 2017 possono essere contabilizzate, ai fini della detrazione iva,
al più tardi entro la liquidazione iva del mese di dicembre 2017 (contribuenti mensili) o del quarto
trimestre 2017 (contribuenti trimestrali).

NOTA BENE: la modifica normativa in materia di detrazione iva ha causato notevoli dubbi interpretativi e per
tale ragione, ad oggi si è ancora in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’amministrazione finanziaria.
A seguito delle modifiche apportate dal DL n.50 del 2017 agli articoli 19 e 25 del D.P.R. n.633 del 1972, si fa
presente che anche la stampa specializzata ha avuto notevoli difficoltà nel fornire un’interpretazione in merito
alla corretta applicazione delle nuove disposizioni normative.

Articoli Correlati