NUOVO REGIME FORFETTARIO 2019

Redatto da Redazione

4 Dicembre 2018

La bozza della Legge di Bilancio 2019 introduce importanti novità con riferimento al cosiddetto “REGIME FORFETTARIO”.
Qualora dovessero essere confermate le modifiche previste dal disegno di legge, il nuovo
Regime Forfettario diventerebbe sicuramente più appetibile e conveniente rispetto al precedente.

Il legislatore, con l’intento di ampliare la platea dei soggetti che possono beneficiare
del regime forfettario,ha previsto un’ innalzamento considerevole della soglia dei ricavi
che passeranno dagli attuali euro 30.000 annui ai 65.000 euro previsti nel nuovo regime.

Nulla cambia con riferimento ai coefficienti di redditività ed all’aliquota da applicare
al reddito forfetizzato che rimane del 15% ( FLAT TAX).

Di seguito si evidenziano le principali condizioni di accesso al regime:

RICAVI E COMPENSI

Innalzamento della soglia dei ricavi massimi consentiti pari ad euro 65.000.
La tassazione dei ricavi avverrà sempre nel rispetto del criterio di cassa quindi saranno
assoggettati a tassazione esclusivamente i compensi effettivamente incassati nell’anno.

SPESE DI LAVORO DIPENDENTE E ACCESSORIO

Nel nuovo regime forfettario sono stati rimossi i vincoli con riferimento alle spese da
lavoro dipendente o accessorio.
Questa è un’importante novità in quanto permetterà di assumere personale senza dover
rispettare particolari soglie di retribuzione.
Il precedente regime prevedeva un importo massimo di spesa per lavoro dipendente con
una soglia fissata ad euro 5.000.

SPESE PER BENI STRUMENTALI

Anche in questo caso viene cancellato ogni limite di spesa.
Il precedente regime aveva previsto un limite di spesa per beni strumentali pari ad euro 20.000

CAUSE DI ESCLUSIONE

Le cause di esclusione sono state in parte semplificate ed in parte rafforzate pertanto si
fornisce di seguito un elenco dettagliato.

Non potrà accedere al regime forfettario l’imprenditore o il professionista che:

 Si avvale di regimi speciali ai fini IVA;
 Possiede una residenza fiscale estera ( salvo particolari eccezioni);
 Effettui in via prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
 Partecipa a SOCIETA’ DI PERSONE o di CAPITALI ( Questa clausola è stata rafforzata
rispetto alla precedente che impediva l’ingresso al regime solo ai soci di società di
capitali trasparenti);
 Ha percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente e che esercitano un’ attività
di impresa arte o professione prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro avuto
nei due anni precedenti o nei confronti di soggetti ad esso riconducibili.

NOTA BENE: al fine di essere valide le novità sopra previste dovranno essere tradotte in legge attraverso
il recepimento all’interno della legge di bilancio 2019.
Attualmente quanto sopra riportato potrà subire delle variazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

Cordiali Saluti

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