L’Agenzia delle Entrate con la risposta agli interpelli n.305 del 2020 ha
fornito ulteriori delucidazioni con riferimento alle prove da produrre al
fine di dimostrare che i beni oggetto della cessione intracomunitaria siano
effettivamente usciti dal territorio nazionale ed abbiano, quindi, raggiunto
lo Stato membro di destino.
Il chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate si è reso necessario in
quanto a decorrere dal 01 gennaio 2020, sono entrate in vigore le nuove
presunzioni, previste dall’art. 45-bis del Regolamento Europeo n.282/2011,
recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune di imposta sul valore aggiunto, attraverso le quali si presume
che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro
verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità solamente
se ricorrono specifiche condizioni di cui gli operatori devono fornire prova nei
modi e nei termini previsti dalle nuove disposizioni.
Secondo quanto previsto dall’entrata in vigore dell’regolamento 282 del 2011 le
prove da fornire sono diverse a seconda che :
– I beni siano spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
– I beni siano trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.
Nella prima ipotesi, il venditore deve dichiarare che:
1) I beni sono stati spediti per suo conto;
2) Dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti
da soggetti diversi tra loro ed indipendenti sia dal venditore che
dall’acquirente.
I documenti da produrre aventi valore di prova non contraddittoria sono:
– documento di trasporto DDT;
– lettera CMR firmata dal cedente, dal cessionario o dal vettore
( Lettera di vettura internazionale);
– polizza di carico;
– fattura relativa al trasporto aereo;
– fattura emessa dallo spedizioniere.
Qualora il venditore, in caso di accertamento da parte dell’Agenzia, non fosse
in grado di recuperare almeno due dei documenti sopra elencati deve essere in
grado di presentare:
– una dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui
o da terzi per proprio conto;
– almeno uno dei documenti aventi valore di prova non contraddittoria
(di cui sopra elencati);
– almeno uno tra i documenti di seguito elencati:
> Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o documenti bancari
attestanti il pagamento per la spedizione e/o il trasporto della merce;
> Un documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità ( es. un notaio)
che confermi l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
Nella seconda ipotesi, ovvero nel caso in cui la spedizione è a carico del
cessionario/acquirente, il venditore oltre alla documentazione di cui sopra dovrà
richiedere e ricevere dall’acquirente ,entro il decimo giorno del mese successivo
alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati
trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso
acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.
La dichiarazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
– la data di rilascio;
– il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
– la quantità e la natura dei beni;
– la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di
trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto);
– l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Si segnala che le altre principali novità fiscali sono reperibili nell’area
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