Il decreto legge n.104 del 14 agosto 2020, al fine di sostenere le imprese
che si trovano a fronteggiare una carenza di liquidità causata dall’emergenza
COVID-19, ha introdotto la possibilità di versare solamente il 50 per cento
dei versamenti sospesi in scadenza il 16 settembre 2020 e di posticipare
al 2021 il pagamento del restante 50 per cento.
I precedenti decreti emanati nei mesi scorsi (decreto Cura Italia e decreto
Rilancio), hanno concesso al contribuente (in possesso di determinati requisiti)
la possibilità di posticipare al 16 settembre 2020, senza applicazione
di sanzioni ed interessi, il versamento delle somme dovute per ritenute alla
fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, addizionale regionale
e comunale, iva, contributi previdenziali ed assistenziali, premi per
l’assicurazione obbligatoria.
Con il decreto agosto, il legislatore ha voluto concedere al contribuente
un’ulteriore possibilità di dilazione delle somme dovute ed in scadenza
il 16 settembre 2020, le quali potranno essere versate, senza applicazione
di sanzioni ed interessi, attraverso la seguente modalità:
– il 50 per cento in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020
oppure in un numero massimo di 4 rate mensili di pari importo, versando
la prima rata entro il 16 settembre 2020;
– il restante 50 per cento di quanto dovuto (senza applicazione
di sanzioni ed interessi) in modalità rateizzata, con un massimo di 24
rate mensili di pari importo avendo cura di versare la prima rata entro
il 16 gennaio 2021.
Si segnala che le altre principali novità fiscali sono reperibili
nell’area aggiornamenti del sito Studio Dinami al seguente link:
https://www.studiodinami.com/category/news/
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