Il Decreto Legge n.104 del 14 agosto 2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito
con modificazioni dalla Legge n.126 del 13 ottobre 2020, concede, ad alcuni
contribuenti, la possibilità di prorogare il versamento delle imposte
al 30 ottobre 2020 senza applicazione di sanzioni e con la sola maggiorazione
dello 0,8 per cento delle imposte dovute.
La proroga interessa il pagamento delle seguenti imposte:
– imposta sul reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi;
– imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi
dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità;
– imposta regionale sulle attività produttive.
I contribuenti che possono beneficiare di questo ulteriore differimento sono
i seguenti:
– soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati
approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per
ciascun indice;
– soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli Isa;
– soggetti che applicano il regime forfetario ed il regime dei minimi;
– soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi
degli articoli 5, 115 e 116 del DPR 917/1986 (le quali svolgono attività
economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare
non superiore al limite stabilito).
NOTA BENE: La proroga dei versamenti al 30 ottobre 2020 è valida
esclusivamente per i soggetti di cui sopra i quali hanno subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel
primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente (2019).
Inoltre la legge prevede che per gli importi già versati al 13 ottobre 2020
non saranno oggetto di restituzione.
Si segnala che le altre principali novità fiscali sono reperibili
nell’area aggiornamenti del sito Studio Dinami al seguente link:
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