Con la risposta ad interpello n.263 del 19 aprile 2021 l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che il credito d’imposta, per i canoni di locazione degli
immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, spetta nei confronti dei
locatari anche se il pagamento dei canoni di locazione sia avvenuto
nell’anno 2021, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti
richiesti dalla normativa.
L’articolo 28 del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto
Rilancio), ha previsto un credito d’imposta pari al 60 per cento
dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione
di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività
d’impresa o professionale.
Il credito d’imposta spetta nei confronti dei soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, a condizione che abbiano subito
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento
di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo
d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è riconosciuto nei confronti dei locatari previo
pagamento del canone di locazione ed esclusivamente per i mesi di marzo,
aprile, maggio e giugno dell’anno 2020 (da aprile a luglio dell’anno 2020
per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).
Il credito d’imposta può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi
ovvero in compensazione tramite modello F24. Inoltre, è prevista anche
la possibilità per il conduttore di cedere il credito d’imposta al locatore,
previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte
del canone.
Si segnala che le altre principali novità fiscali sono reperibili
nell’area aggiornamenti del sito Studio Dinami al seguente link:
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