A decorrere dal 1 luglio 2022 è obbligatorio trasmettere telematicamente all’
Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di
servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una
bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute
fatture elettroniche.
Per le fatture di vendita (emesse dal contribuente), le novità sono
le seguenti:
– per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti
in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento TD01 valorizzando il campo
“codice destinatario” con “XXXXXXX”;
– la trasmissione allo SDI deve avvenire entro i termini di emissione
delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, quindi
entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro
il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni.
Per le fatture di acquisto (ricevute dal contribuente), le novità
sono le seguenti:
– per le fatture ricevute in formato cartaceo dai fornitori esteri, il
cliente italiano dovrà generare un documento elettronico da trasmettere
al sistema di interscambio (SDI). Tale documento, a seconda del tipo di
operazione ricevuta dal fornitore estero, dovrà essere emesso utilizzando
una delle seguenti causali:
TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO
TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI
TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72
– la trasmissione allo SDI di tale documento è effettuata entro il
quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del
documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
NOTA BENE: le novità di cui sopra non si applicano per i soggetti esonerati
dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico.
Lo Studio è a disposizione per fornire consulenza in merito;
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