Il comma 740 dell’art. 1 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 (legge di
bilancio 2020), prevede l’esonero dal pagamento dell’imposta unica comunale
(IMU) con riferimento all’immobile adibito ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza
anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi, situati nello stesso
comune o in comuni diversi, le agevolazioni in materia di IMU, per il medesimo
nucleo familiare, per l’abitazione principale e relative pertinenze spettano
per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.
Con la sentenza n.209 depositata il 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU con
riferimento alla definizione di abitazione principale (come disciplinata
dal previgente comma 2 dell’articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011
ed attualmente dal comma 741 lettera b) dell’articolo 1 della legge n.160
del 2019), in quanto nell’attuale disciplina l’immobile è considerato
abitazione principale solo se vi risiede anagraficamente e vi dimori
abitualmente non solo il possessore ma anche il suo nucleo familiare e
quindi tale disposizione penalizza i soggetti uniti da matrimonio o
unione civile rispetto alle persone singole o coppie di fatto.
La Corte costituzionale in modo particolare afferma che le disposizioni IMU
in materia di abitazione principale sono contrarie ai principi di
uguaglianza e ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione, e
sono in contrasto con l’articolo 31 della Costituzione, in quanto viene
penalizzata la famiglia, e con l’articolo 53 della Costituzione in quanto
non sarebbe riscontrabile una maggiore capacità contributiva del nucleo
familiare rispetto alle persone singole.
In conclusione la Corte Costituzionale, con la sentenza 209-2022, qualifica
come abitazione principale, ai fini IMU, l’immobile in cui il possessore
abbia stabilito la residenza anagrafica e dimora abituale, e quindi, in
caso di due coniugi possessori di un immobile ciascuno, qualora gli stessi
abbiano stabilito nel proprio immobile la residenza anagrafica ma soprattutto
la dimora abituale (ad esempio per fini lavorativi), entrambi potranno
usufruire dell’esenzione IMU per l’abitazione principale.
A tal fine, sarà cura dei Comuni verificare la sussistenza del requisito
della dimora abituale, ad esempio attraverso l’accesso ai dati relativi alla
somministrazione delle utenze (energia elettrica, acqua, gas, ecc.).
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