CIRCOLARE 2 DEL 2025: OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI PER IMPRESE

CIRCOLARE 2 DEL 2025: OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI PER IMPRESE

L’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di
stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni
materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio
nazionale.

La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in
caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello
Stato, ma anche di soggetti privati.
Con il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, sono state definite le modalità
attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Il termine inizialmente previsto per adeguarsi all’obbligo in esame era il 31.12.2024, prorogato al
31.3.2025 dall’art. 13 co. 1 del DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”), conv. L. 21.2.2025 n. 15.
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è stato ulteriormente rinviato al
31.12.2025 dall’art. 19 co. 1-quater del suddetto DL 202/2024 convertito.

 

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI EDILIZI

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI EDILIZI

Di seguito vengono esaminate le novità contenute nella legge di bilancio 2025 che riguardano la proroga dei bonus “edilizi” ordinari.

Con il co. 54 dell’art. 1 della L. 207/2024, (modificando il co. 3-ter dell’art. 16-bis del TUIR), vengono anticipati i termini della riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, stabilendo nella disciplina “a regime” che l’aliquota del 30% si applica già per le spese sostenute dall’1.1.2025 e fino al 31.12.2033.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, tuttavia, viene introdotto un regime transitorio, con la sostituzione del co. 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevede aliquote diverse della detrazione fiscale a seconda che gli interventi vengano eseguiti o meno sull’unità adibita ad abitazione principale, mantenendo inalterato il limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono invariate le altre disposizioni contenute nell’art. 16-bis del TUIR, ad eccezione dell’esclusione dall’agevolazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 (Periodo transitorio)

Ai sensi del nuovo art. 16 co. 1 del DL 63/2013, in relazione agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio elencati al co. 1 dell’art. 16-bis del TUIR, sono previste diverse misure dell’agevolazione a seconda della destinazione dell’immobile sul quale vengono realizzati gli interventi.

In particolare, per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro;
  • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata pari a 96.000,00 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, invece, il regime transitorio prevede, anche in questo caso nel limite di spesa non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare:

  • l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

 

SCARICA LA TABELLA – INTERVENTI EDILIZI-ALIQUOTE DAL 2025

 

OBBLIGO DI STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI CATASTROFALI ENTRO IL 31/03/2025

L’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro rischi catastrofali da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel

  • Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., a copertura dei danni:
    relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021.

Sanzioni
La stipula dell’assicurazione è obbligatoria per le imprese individuate dalla norma e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto

nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche“, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

 

 

CIRCOLARE 1 DEL 2025: REGIME FORFETTARIO – FRUIBILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

CIRCOLARE 1 DEL 2025: REGIME FORFETTARIO – FRUIBILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

L’agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di
determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato:

  •  ai soli imprenditori individuali (con esclusione quindi dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali,
    alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, oppure alle Casse professionali private);
  • che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il regime forfetario a fini reddituali.

In alternativa a quella sopra indicata, nella fase iniziale di avvio dell’attività, può essere valutata
l’applicazione della riduzione del 50% dei contributi introdotta dalla L. 30.12.2024 n. 207 (legge di
bilancio 2025) per i soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle Gestioni degli artigiani
e dei commercianti.