CONTRATTI DI LOCAZIONE: NOVITA’ 2016

Redatto da Redazione

19 Settembre 2016

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n.208/2015) ha riscritto integralmente l’art.13 della Legge n.431 del 1998 recante disposizioni in materia di locazioni abitative.

Il riformulato articolo 13 introduce importanti novità a decorrere dal 1 gennaio 2016 di seguito brevemente descritte:

– il locatore deve provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di stipula;
– il sopracitato contratto di locazione deve essere comunicato a cura del locatario, entro 60 giorni dalla registrazione, al conduttore e all’amministratore di condominio, adempimento quest’ultimo rilevante anche ai fini di ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’art.1130 n.6) del codice civile.

Da notare che il nuovo articolo 13 non consente più al conduttore, anche se parte interessata, di procedere alla registrazione del contratto di locazione.

In merito alla nullità del contratto, il nuovo articolo 13 sancisce che:

– è nulla ogni pattuizione tra conduttore e locatore volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello registrato;
– è nullo ogni accordo volto a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

Nel primo caso, il conduttore può, nel termine di 6 mesi dalla riconsegna dell’immobile, chiedere la restituzione delle somme versate in misura superiore rispetto al canone pattuito.

Articoli Correlati