L’art.2 del Decreto Legge n.50 del 2017 ha modificato il termine entro cui può
essere esercitato il diritto alla detrazione dell’iva relativa alle fatture d’acquisto.
In particolare, a decorrere dal 24/04/2017, il diritto alla detrazione dell’iva (fatture d’acquisto)
è esercitabile dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione iva
relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno.
In pratica, affinché sia possibile portare in detrazione l’importo dell’iva presente sulle fatture
d’acquisto ricevute a decorrere dal 24/04/2017 è necessario registrare tali documenti entro e non
oltre il 31/12/2017 pena l’indetraibilità dell’iva.
Ad esempio: le fatture d’acquisto datate 2017 possono essere contabilizzate, ai fini della detrazione iva,
al più tardi entro la liquidazione iva del mese di dicembre 2017 (contribuenti mensili) o del quarto
trimestre 2017 (contribuenti trimestrali).
NOTA BENE: la modifica normativa in materia di detrazione iva ha causato notevoli dubbi interpretativi e per
tale ragione, ad oggi si è ancora in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’amministrazione finanziaria.
A seguito delle modifiche apportate dal DL n.50 del 2017 agli articoli 19 e 25 del D.P.R. n.633 del 1972, si fa
presente che anche la stampa specializzata ha avuto notevoli difficoltà nel fornire un’interpretazione in merito
alla corretta applicazione delle nuove disposizioni normative.