DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI EDILIZI

Redatto da Redazione

5 Marzo 2025

Di seguito vengono esaminate le novità contenute nella legge di bilancio 2025 che riguardano la proroga dei bonus “edilizi” ordinari.

Con il co. 54 dell’art. 1 della L. 207/2024, (modificando il co. 3-ter dell’art. 16-bis del TUIR), vengono anticipati i termini della riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, stabilendo nella disciplina “a regime” che l’aliquota del 30% si applica già per le spese sostenute dall’1.1.2025 e fino al 31.12.2033.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, tuttavia, viene introdotto un regime transitorio, con la sostituzione del co. 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevede aliquote diverse della detrazione fiscale a seconda che gli interventi vengano eseguiti o meno sull’unità adibita ad abitazione principale, mantenendo inalterato il limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono invariate le altre disposizioni contenute nell’art. 16-bis del TUIR, ad eccezione dell’esclusione dall’agevolazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 (Periodo transitorio)

Ai sensi del nuovo art. 16 co. 1 del DL 63/2013, in relazione agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio elencati al co. 1 dell’art. 16-bis del TUIR, sono previste diverse misure dell’agevolazione a seconda della destinazione dell’immobile sul quale vengono realizzati gli interventi.

In particolare, per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro;
  • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata pari a 96.000,00 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, invece, il regime transitorio prevede, anche in questo caso nel limite di spesa non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare:

  • l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

 

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