Attraverso il D.lgs n.127 del 05/08/2015 sono state recepite dal Governo le indicazioni contenute nell’ art.9 lettera d) della Legge Delega per la riforma del sistema fiscale “Legge 11 marzo 2014, n.23”.
Il principale obiettivo della “riforma fiscale” è stato quello di:
– Incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica anche nei rapporti tra privati B2B al fine di diminuire gli adempimenti contabili e amministrativi a carico dei contribuenti;
– Incentivare la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi da parte degli esercenti obbligati alla loro certificazione.
ESERCIZIO DELL’OPZIONE E VINCOLI DI DURATA
L’opzione può essere esercitata a decorrere dal 01 gennaio 2017.
L’esercizio dell’opzione, all’utilizzo della fatturazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’ Agenzia delle entrate, deve essere esercitata esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle entrate.
L’opzione, a pena di inapplicabilità, deve essere esercitata perentoriamente entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.
L’effetto si produce per l’anno solare in cui è stata esercitata l’opzione e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.
VANTAGGI PER I SOGGETTI CHE HANNO ESERCITATO L’OPZIONE
I contribuenti che intendono aderire alle opzioni di cui sopra possono beneficiare dei seguenti vantaggi:
– Esonero dalla presentazione del c.d. SPESOMETRO (che a decorrere dal 2017 avrà cadenza trimestrale, la cadenza in via eccezionale sarà semestrale solamente per il periodo 2017);
– Esonero, per le società di leasing e di locazione e noleggio, di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati;
– Esonero dall’invio degli elenchi INTRASTAT ( limitatamente per operazioni di acquisto di beni e alle prestazioni di servizi ricevuti);
– Esonero dalla comunicazione all’Ufficio delle Entrate degli acquisti realizzati nei confronti di operatori Sammarinesi;
– Esonero dall’obbligo della comunicazione BLACK LIST;
– I rimborsi di cui all’articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A.;
– Riduzione di due anni del termine di decadenza per gli accertamenti in materia di IVA e IMPOSTE SUL REDDITO ( il termine di due anni è stato inserito dagli emendamenti al D.L. 193/2016 in corso di conversione);
– Esclusivamente per i soggetti che esercitano l’opzione per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi in via telematica è previsto l’esonero dalla compilazione e registrazione dei corrispettivi ex art. 24, del D.P.R. 633/1972.
DISCIPLINA SANZIONATORIA
Con riferimento ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri le seguenti sanzioni:
– Da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000;
– Sospensione della licenza ovvero dell’ esercizio dell’attività, per un periodo che può andare dai tre giorni ad un mese, qualora siano state constatate quattro distinte violazioni nell’arco del quinquennio.
Se la contestazione ha un valore superiore ad Euro 50.000, la sospensione o la revoca della licenza sarà disposta per un periodo che va da un mese a sei mesi.
Nella sezione “circolari 2016” dell’area aggiornamenti, è disponibile la circolare di Studio n.9 del 2016 con tutti i chiarimenti ed approfondimenti in merito.