L’articolo 4 del D.L. n.167 del 1990 ( Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività) prevede l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi (QUADRO RW) gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi in Italia.
Unica esclusione è prevista per i depositi e c/c bancari costituiti all’estero il cui valore complessivo massimo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore ad Euro 15.000.
In relazione all’adempimento relativo al monitoraggio fiscale , la Legge n.97 del 2013 ( Legge europea 2013) ha apportato importanti modifiche al D.L. n.167 del 1990 di seguito dettagliate:
– Eliminazione della Sezione I e III del quadro RW del modello Unico PF ( trasferimenti da e verso l’estero);
– Eliminazione della soglia minima pari ad Euro 10.000, che sanciva l’esonero dalla segnalazione nel quadro RW qualora i flussi e gli stock non fossero superiori a tale cifra;
– E’ stato introdotto l’obbligo di compilazione del quadro RW anche da parte dei titolari effettivi ( da individuare secondo quanto previsto dalle norme in materia di antiriciclaggio).
Le sanzioni, in materia di violazione degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, vanno dal 3 al 15 per cento degli importi non dichiarati.