INVESTIMENTI ED ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO – OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE.

Redatto da Redazione

26 Settembre 2016

L’articolo 4 del D.L. n.167 del 1990 ( Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività) prevede l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi (QUADRO RW) gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi in Italia.

Unica esclusione è prevista per i depositi e c/c bancari costituiti all’estero il cui valore complessivo massimo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore ad Euro 15.000.

In relazione all’adempimento relativo al monitoraggio fiscale , la Legge n.97 del 2013 ( Legge europea 2013) ha apportato importanti modifiche al D.L. n.167 del 1990 di seguito dettagliate:

– Eliminazione della Sezione I e III del quadro RW del modello Unico PF ( trasferimenti da e verso l’estero);
– Eliminazione della soglia minima pari ad Euro 10.000, che sanciva l’esonero dalla segnalazione nel quadro RW qualora i flussi e gli stock non fossero superiori a tale cifra;
– E’ stato introdotto l’obbligo di compilazione del quadro RW anche da parte dei titolari effettivi ( da individuare secondo quanto previsto dalle norme in materia di antiriciclaggio).

Le sanzioni, in materia di violazione degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, vanno dal 3 al 15 per cento degli importi non dichiarati.

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