BONUS FISCALI IN EDILIZIA: OPZIONE PER SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO

Redato da Redazione

6 Aprile 2022

L’articolo n.121 del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 introduce la
possibilità, per i soggetti che sostengono spese per interventi quali
ad esempio recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico,
interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, ecc.,
di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
per una delle seguenti soluzioni alternative tra loro:

– un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cosiddetto
“sconto in fattura”), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli
interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta,
di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità
di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati
soggetti previsti dalla normativa;

– cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti previsti
normativa.

Al fine di esercitare l’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura
sarà necessario che:

– il beneficiario della detrazione comunichi l’opzione in Agenzia delle
entrate tramite apposito modello entro il 16 marzo dell’anno successivo a
quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;

– i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare
l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese
disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Lo Studio è a disposizione per analizzare tutta la documentazione prevista
dalla normativa e per fornire consulenza in merito.

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