L’articolo 1 del decreto legge n.99 del 2021 (meglio conosciuto come decreto
Lavoro e Fisco), introduce un’importante novità con riferimento al credito
d’imposta riconosciuto nei confronti di imprese e professionisti per le
commissioni a loro addebitate a fronte di pagamenti tracciati per la vendita
di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali.
La novità consiste nell’incremento del credito d’imposta dal 30 al 100 per
cento per le commissioni maturate nel periodo dal 1 luglio 2021 al
30 giugno 2022.
Il credito d’imposta è una misura agevolativa che è stata introdotta a
decorrere dal 01 luglio 2020 dall’articolo 22 del Decreto Legge n.124 del
26 ottobre 2019 a favore di tutti i titolari di partita iva e consistente
nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30 per cento delle
commissioni addebitate da parte degli operatori finanziari a fronte delle
transazioni effettuate tramite carta di credito, di debito, prepagate o
altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito d’imposta pari al 30 per cento (incrementato al 100 per cento
a decorrere dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022), spetta a tutti i titolari
di partita iva (imprese e professionisti), a fronte delle commissioni a
loro addebitate in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi
rese nei confronti di consumatori finali.
Si fa presente che il 1 luglio 2020 è anche la data di entrata in vigore
dell’obbligo di accettare pagamenti tracciati (carte e bancomat) da parte
dei venditori.
Condizione necessaria per usufruire del credito d’imposta è il rispetto
della soglia minima dei ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta
precedente fissata in euro 400.000.
In ultimo si fa presente che il credito d’imposta potrà essere utilizzato
esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal mese
successivo a quello di sostenimento della spesa.
Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta di maturazione del credito ed eventualmente,
per la parte residua, nelle successive dichiarazioni.
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