Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, l’articolo 65 del Decreto
“Cura Italia” (D.L. n.18 del 2020), riconosce un credito d’imposta pari al
60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020
con riferimento esclusivamente a contratti di locazione stipulati su immobili
rientranti nella categoria catastale C1 (quindi negozi e botteghe).
Il credito d’imposta si applica solamente per le attività le quali, a decorrere
dal 12 marzo 2020, sono state oggetto di sospensione da parte del legislatore al
fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; pertanto,
tale agevolazione non si applica per tutte le attività non sospese di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Inoltre, è bene tener presente che, al fine di per poter usufruire di tale credito
d’imposta, è necessario aver pagato il canone di locazione dell’immobile relativo
al mese di marzo 2020.
L’importo del credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020
esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello di pagamento F24, da
presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Si segnala che le altre principali novità fiscali sono reperibili nell’area
aggiornamenti del sito Studio Dinami al seguente link:
https://www.studiodinami.com/category/news/
Lo Studio rimane a disposizione; per qualsiasi chiarimento non esitare a contattarci.