ESTESO IL CREDITO D’IMPOSTA ANCHE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE CON RIFERIMENTO AI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA PAGATI

Redato da maria

19 Novembre 2020

Con riferimento alle urgenti misure poste in essere dal Governo per far
fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 finalizzate al sostegno
di imprese e professionisti, il D.L. n.137 del 2020 (c.d. Decreto Ristori)
ed il D.L. n.149 del 2020 (c.d. Decreto Ristori-bis) hanno ampliato l’ambito
di applicazione del credito di imposta per i canoni di locazione degli
immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda introdotti precedentemente
dal Decreto Rilancio (art.28 del D.L. n.34 del 2020).

L’estensione del credito di imposta per i mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2020 viene concessa, indipendentemente dal volume di ricavi o
compensi registrati nel 2019, esclusivamente ai soggetti aventi codice
ATECO ricompreso nell’allegato 1 del Decreto Ristori
(come aggiornato dal Ristori bis).

NOTA BENE: al fine di poter beneficiare del credito di imposta sarà necessario
dimostrare di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del
periodo di imposta precedente.

Si fa presente che il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti
di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a
partire dal 1 gennaio 2019.

La misura a sostegno di imprese e professionisti consiste nel riconoscere
un credito d’imposta pari al 60 per cento del canone mensile di locazione,
di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell’attività commerciale, artigianale, industriale,
all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo,
agricola e di interesse turistico.

NOTA BENE: Il credito d’imposta spetta in misura ridotta pari al 30 per
cento dei relativi canoni nel caso di contratti di servizi a prestazioni
complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso
non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta fa riferimento alle seguenti fattispecie:

– contratti di locazione ad uso non abitativo;
– contratti di leasing e contratti di concessione di immobili ad uso non
abitativo;
– contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda
purchè all’interno del contratto vi sia almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in
compensazione nel modello F24, successivamente all’avvenuto pagamento
dei canoni.

Si segnala che le altre principali novità fiscali sono reperibili
nell’area aggiornamenti del sito Studio Dinami al seguente link:

https://www.studiodinami.com/category/news/

Lo Studio rimane a disposizione;
per qualsiasi chiarimento non esitare a contattarci.

Articoli Correlati

Cambio di Scenario Finanziario: Riduzione del Tasso d’Interesse Legale al 2,50% a Partire dal 2024

Cambio di Scenario Finanziario: Riduzione del Tasso d’Interesse Legale al 2,50% a Partire dal 2024

Il decreto ministeriale del 11 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, annunciando la riduzione del tasso d’interesse legale dal 5% al 2,50% a partire dal 1 gennaio 2024, riflette una strategia per stimolare l’attività economica. Questo cambiamento avrà impatti sull’ambiente economico, finanziario e legale, con conseguenze che vanno dalla spesa e agli investimenti alla rinegoziazione di contratti e decisioni giudiziarie.