Il Decreto Legge n.149 del 09 novembre 2020 (c.d. Decreto Ristori-bis),
introduce, per determinate categorie di soggetti, la possibilità di differire
al 30 aprile 2021 il versamento del secondo acconto delle imposte e dell’IRAP
a prescindere dalla diminuzione di fatturato o dei corrispettivi e nel
rispetto dei requisiti sotto meglio descritti.
Per beneficiare della proroga sarà necessario essere in possesso di
determinati requisiti soggettivi come di seguito elencati:
– esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati gli
indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF.
Tra i soggetti ammessi alla proroga rientrano, purchè rispettino i requisiti
sopra indicati, anche:
– i contribuenti che adottano il regime dei minimi;
– i contribuenti che adottano il regime forfetario;
– i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese di cui agli
articoli 5, 115 e 116 del TUIR.
Inoltre i soggetti interessati dovranno rientrare in una delle due
seguenti casistiche:
PRIMA CASISTICA: esercitare una delle attività che sono state sospese
o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui
all’allegato 1 e 2 del Decreto Ristori-bis ed avere il domicilio fiscale
o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate
da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
(c.d. ZONA ROSSA).
SECONDA CASISTICA: esercitare l’attività di gestione di ristoranti
nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di
elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. ZONA ARANCIONE).
Infine si fa presente che non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.
Si segnala che le altre principali novità fiscali sono reperibili
nell’area aggiornamenti del sito Studio Dinami al seguente link:
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