In data 19 marzo 2021 è stato approvato in consiglio dei ministri il decreto sostegni.
Il Decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Di seguito un’anticipazione del contributo a fondo perduto per aziende e professionisti.
L’art. 1 del Decreto sostegni prevede un contributo a fondo perduto ai soggetti che
svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato
e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare
medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.
Il contributo a fondo perduto spetta, senza dover dimostrare di aver subito
una riduzione di fatturato, a tutti i soggetti che hanno attivato la partita
iva a decorrere dal 2019.
Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il
fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato
la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione),così determinata:
– 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo
d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto)
non sono superiori a 100.000 euro,
– 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori
a 400.000 euro,
– 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori
a 1 milione di euro,
– 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a
5 milioni di euro,
– 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000
euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo massimo è pari a 150.000 euro.
In alternativa all’accredito diretto sul conto, il contributo, a scelta irrevocabile
del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta.
Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro
intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni
dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).
NOTA BENE: al fine di determinare il calo di fatturato e gli scostamenti mensili si deve far
riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni prestazioni di servizi. Quindi non rileva la data in cui è stata emessa la fattura ma la data effettiva nel quale
è stata posta in essere l’operazione.
Si segnala che le altre principali novità fiscali sono reperibili nell’area aggiornamenti del sito Studio Dinami al seguente link:
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