Con la conversione in legge del Decreto “Sostegni” (D.L. n.41 del 2021),
viene introdotta un’importante novità con riferimento alla detassazione dei
canoni di locazione non percepiti dal locatore derivanti da contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo.
Si ricorda che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevedeva
che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo non riscossi dal locatore, dovevano comunque essere dichiarati
fino al momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Il decreto “Crescita” (decreto Legge n.34 del 2019), a decorrere dal
30 giugno 2019, ha apportato rilevanti novità in materia di tassazione
dei canoni di locazione non percepiti.
Finalmente, il legislatore, è intervenuto facendo luce su un argomento
molto dibattuto stabilendo che per i canoni di locazione non percepiti
derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non vi
è più l’obbligo di dichiararli e tassarli per competenza purché la mancata
percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o
dall’ingiunzione di pagamento. In buona sostanza, in base a questa modifica
normativa, non sarebbe stato più necessario attendere la conclusione del
procedimento di sfratto al fine di poter escludere da tassazione i canoni
di locazione non percepiti; purtroppo tale novità era circoscritta
esclusivamente ai contratti di locazione stipulati a decorrere
dal 1 gennaio 2020.
Con la conversione in legge del decreto “Sostegni”, la novità già introdotta
dal decreto “Crescita” trova applicazione per i tutti i canoni di locazione
non percepiti dal 1 gennaio 2020, per morosità del conduttore, a prescindere
dalla data di stipula del contratto.
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