L’ esenzione dall’imposta municipale propria per gli enti non commerciali è prevista
esplicitamente dall’art.9, comma 8, del D.lgs del 14 marzo 2011 n.23 il quale non
fornisce un elenco dettagliato ne tantomeno una chiara individuazione delle casistiche
di riferimento ma si limita, attraverso un rimando normativo, nel riconoscere ancora
valide le esenzioni previste dall’ art.7, comma1, lettera i) del D.lgs n.504 del 1992
recante disposizioni in materia di ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)
in base al quale sono esenti dal pagamento dell’imposta gli immobili utilizzati
dai soggetti di cui all’art. 73,comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte
sui redditi, fatta eccezione per gli immobili posseduti da patiti politici, destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle seguenti attività:
Assistenziali;Previdenziali;Sanitarie;Di ricerca scientifica;Didattiche;Ricettive;
Culturali;Ricreative;Sportive;Previste all’art.16 lettera a), della
legge 20 maggio 1985 n.222 che sono “quelle dirette all’esercizio del culto e alla
cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla
catechesi, all’educazione cristiana”.
L’esenzione da IMU relativa agli immobili posseduti dagli enti non commerciali
è stata da sempre caratterizzata da un continuo susseguirsi di interventi normativi,
interpretativi e giurisprudenziali spesso in contrasto tra loro.
NELLA SEZIONE “CIRCOLARI 2017” dell’area aggiornamenti, è disponibile la circolare
di Studio n.6 del 2017 con tutti i chiarimenti ed approfondimenti in merito.