ESTENSIONE E PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA

Redato da maria

28 Maggio 2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.73 del 2021
(c.d. Sostegni Bis) è stato prorogato ed esteso il credito d’imposta per i
canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d’azienda
introdotto precedentemente dal Decreto Rilancio ( art.28 del D.L. n.34
del 2020).

La misura di cui sopra rientra tra gli interventi posti in essere dal Governo
al fine di fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da Covid-19 finalizzati
al sostegno di imprese e professionisti.

Per il 2021 il credito di imposta viene riconosciuto per i mesi che vanno
da GENNAIO a MAGGIO 2021.

Inoltre, esclusivamente per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi
e tour operator il credito d’imposta locazioni viene prorogato fino al
31 luglio 2021.

MODALITA’ DI CALCOLO DEL BENEFICIO FISCALE

Il Legislatore nel prorogare il beneficio ha però reso molto più
difficile la modalità di calcolo per verificare i requisiti di accesso.
Nella novellata normativa il credito d’imposta spetta a condizione che
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo
compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno
del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Si fa presente che il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti
di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a
partire dal 1° gennaio 2019.

MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA

La misura a sostegno di imprese e professionisti consiste nel riconoscere
un credito d’imposta pari al 60 per cento del canone mensile di locazione,
di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell’attività commerciale, artigianale, industriale, all’esercizio
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, agricola e di
interesse turistico.

NOTA BENE: Il credito d’imposta spetta in misura ridotta pari al 30 per cento
dei relativi canoni nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse
o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo
destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale,
agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale
dell’attività di lavoro autonomo.
Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo
all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50 per cento.

Il credito d’imposta fa riferimento alle seguenti fattispecie:

– contratti di locazione ad uso non abitativo;
– contratti di leasing e contratti di concessione di immobili ad uso non
abitativo;
– contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda
purchè all’interno del contratto vi sia almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in
compensazione nel modello F24 , successivamente all’avvenuto pagamento
dei canoni oppure può essere ceduto a terzi compresi gli istituti di credito.

Nell’area aggiornamenti del sito “Studio Dinami” è possibile prendere
visione delle ultime novità fiscali pubblicate.

Per maggiori informazioni contatta lo Studio al seguente indirizzo
di posta elettronica:

segreteria@studiodinami.com

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