IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ED ALTRI DOCUMENTI – NUOVE REGOLE DI ASSOLVIMENTO DAL 2019

Redato da maria

14 Gennaio 2019

Il D.M. del 28 dicembre 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07 gennaio
2019 apporta delle modifiche in merito alle modalità ed alle tempistiche di assolvimento
dell’imposta di bollo su fatture elettroniche.

L’assolvimento dell’imposta di bollo, in base alle nuove disposizioni,
dovrà avvenire alternativamente :

– In unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’ esercizio con riferimento
agli atti, registri e documenti emessi o utilizzati durante l’anno ;

– Entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento per tutte
le FATTURE ELETTRONICHE emesse a decorrere dal 01 gennaio 2019 ( Es: l’imposta di bollo
relativa alle fatture elettroniche emesse nel I trim 2019 dovrà essere assolta entro
il 20 aprile 2019) .

NOTA BENE: L’Agenzia delle Entrate rende noto che nell’ area riserva di ciascun contribuente
sarà presente l’importo dell’imposta di bollo dovuta in funzione delle fatture elettroniche
transitate tramite il SISTEMA DI INTERSCAMBIO.

Il versamento dell’imposta di bollo può avvenire, a scelta del contribuente, attraverso le
due modalità di seguito indicate:

– Addebito sul conto corrente bancario o postale del contribuente ( servizio messo a
disposizione direttamente dall’Agenzia);

– Modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e presente all’interno
dell’ area personale ( Fatture e corrispettivi) di ciascun contribuente.

NOTA BENE: In fase di predisposizione della fattura elettronica è necessario apporre la
dicitura “ assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.06.2014” compilando
l’apposito campo “ dati bollo” presente nella sezione dati generali del file XML.

Di seguito, si ricorda brevemente, quali sono le principali operazioni da assoggettare ad imposta
di bollo qualora l’importo dell’operazione superi il valore di Euro 77,47:

– Le operazioni FUORI CAMPO IVA per carenza del requisito soggettivo o oggettivo;

– Le operazioni FUORI CAMPO IVA per carenza del requisito territoriale ( art. da 7-bis
a 7-septies della Legge IVA);

– Le operazioni NON IMPONIBILI effettuate nei confronti di esportatori abituali;

– Le operazioni NON IMPONIBILI assimilate alle cessioni all’esportazione e prestazioni
di servizi destinate a questi ultimi ( es: cessione aerei, navi ecc);

– Le operazioni NON IMPONIBILI per servizi internazionali;

– Le operazione ESCLUSE DA IVA ai sensi dell’art.15 della Legge IVA ( es: rimborsi spese
anticipate in nome e per conto,interessi moratori ecc);

– Le operazioni ESENTI DA IVA ai sensi dell’ art. 10 della Legge IVA ( es: prestazioni
sanitarie, cessione fabbricati, ecc);

– Le fatture emessi dai contribuenti in REGIME DEI MINIMI e FORFETTARI.

NELLA SEZIONE “CIRCOLARI 2019” dell’area aggiornamenti, è disponibile la circolare
di Studio n.3 del 2019 con tutti i chiarimenti ed approfondimenti in merito.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti saluti

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