A decorrere dal 1 gennaio 2017 l’art. 4 c.1 lett. b) del D.L. n.193 del 2016 ha abrogato l’obbligo di presentazione
degli elenchi riepilogativi INTRASTAT con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi
ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE.
Successivamente l’art. 13 c.4-ter del del D.L. n.244 del 2016 ha mantenuto in vita l’adempimento di cui sopra fino al 31 dicembre 2017.
Fermo restando il venir meno dell’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT inerenti gli acquisti di beni e le prestazioni di
servizi ricevute a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017 ha introdotto
importanti misure di semplificazione per quanto concerne gli elenchi INTRASTAT che decorrono dal mese di gennaio 2018.
OPERAZIONI DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIE DI BENI E SERVIZI
Tali operazioni saranno oggetto di comunicazione tramite l’invio del modello Intrastat solamente al superamento dei seguenti limiti:
ACQUISTI DI BENI:
Con riferimento agli acquisti di beni nei confronti di soggetti UE, la presentazione degli elenchi INTRASTAT è obbligatoria,
solamente ai fini statistici e con riferimento a periodi mensili, per i soggetti passivi che effettuano operazioni di acquisto
di beni per un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad Euro 200.000 per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
SERVIZI RICEVUTI:
Con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute nei confronti di soggetti UE, la presentazione degli elenchi INTRASTAT è
obbligatoria, solamente ai fini statistici e con riferimento a periodi mensili, per i soggetti passivi che effettuano operazioni
di acquisto di servizi per un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad Euro 100.000 per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
OPERAZIONI DI VENDITE INTRACOMUNITARIE DI BENI E SERVIZI
Con riferimento alle operazioni di vendita (cessione di beni e servizi resi) queste saranno sempre oggetto di comunicazione
tramite l’invio del modello Intrastat il quale dovrà essere inviato con periodicità mensile o trimestrale al superamento dei seguenti limiti:
– periodicità mensile: contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di
operazioni, per un ammontare totale trimestrale superiore ad Euro 50.000;
– periodicità trimestrale: contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria
di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore ad Euro 50.000;
Il provvedimento del 25 settembre 2017 ha introdotto alcune semplificazioni con riferimento ai modelli Intrastat relativi alle
operazioni di vendita (cessione di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie).
NELLA SEZIONE “CIRCOLARI 2018” dell’area aggiornamenti, è disponibile la circolare di Studio n.3 del 2018 con tutti i chiarimenti
ed approfondimenti in merito.