NASCE LA BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI

Redato da Redazione

18 Ottobre 2021

In attuazione dell’articolo 13 quater del decreto Legge n. 34 del 2019,
è stato pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il decreto n.1782
del 29 settembre 2021 il quale disciplina le modalità di realizzazione e
di gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili
destinati alle locazioni brevi nonché le modalità di acquisizione dei
codici identificativi regionali.

Nella banca dati nazionale verranno riportate le seguenti informazioni:
– tipologia di alloggio;
– ubicazione;
– capacità ricettiva;
– estremi dei titoli abilitativi richiesti in materia urbanistica, edilizia,
sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc;
– il soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione
breve;
– il codice identificativo regionale o alfanumerico.

Per le strutture ricettive e per gli immobili destinati alle locazioni brevi
che sono ubicate in una Regione o in una Provincia autonoma che non ha
adottato il codice identificativo, la banca dati genera un codice alfanumerico.

Qualora, successivamente alla generazione del codice alfanumerico, la Regione
o la Provincia autonoma adotti un codice identificativo, quest’ultimo andrà
a sostituire il codice alfanumerico precedentemente generato.

La banca dati sarà realizzata e gestita da un soggetto esterno attraverso
una piattaforma informatica; le Regione e le Province autonome dovranno
trasmettere a tale soggetto le informazioni in loro possesso al fine di
implementare la banca dati.

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione
breve immobili ad uso abitativo, gli intermediari immobiliari e coloro che
gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici
saranno obbligati ad indicare il codice identificativo o, in mancanza,
il codice alfanumerico in ogni comunicazione inerente all’offerta e
promozione dei servizi all’utenza. Inoltre il codice deve essere indicato
ed esposto al fine di garantirne la visibilità ed un facile accesso agli
interessati, pena la sanzione pecuniaria da 500 a 5000 euro.

In ultimo si fa presente che il decreto ministeriale del 29 settembre 2021
dovrà essere registrato alla Corte dei conti e successivamente pubblicato
in Gazzetta Ufficiale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto
in G.U. dovrà essere stipulato un protocollo d’intesa tra Ministero del
turismo, le Regioni e le Province autonome.

Nell’area aggiornamenti del sito “Studio Dinami” è possibile prendere
visione delle ultime novità fiscali pubblicate.

Per maggiori informazioni non esitare a contattarci al seguente
indirizzo di posta elettronica:

segreteria@studiodinami.com

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