Il Decreto n.34/2020 (C.d. Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità di
sospendere i versamenti delle somme dovute in seguito a controlli automatizzati
e formali rispettivamente previsti dagli artt. 36 bis e 36 ter del
D.p.r n.600 del 1973.
Il legislatore ha previsto che:
– I versamenti e le rate in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020
verranno considerati tempestivi, senza applicazione di ulteriori sanzioni ed
interessi, se effettuati entro il 16 settembre 2020;
– I versamenti e le rate in scadenza tra il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020
potranno essere effettuati, senza applicazione di ulteriori sanzioni ed
interessi, entro il 16 settembre 2020.
Di fatto, il Legislatore, rimette in termini i contribuenti che non sono riusciti a
versare quanto dovuto nel periodo che va dall’8 marzo 2020 fino alla data di entrata
in vigore del Decreto considerando validi e tempestivi i versamenti, che seppur scaduti,
saranno effettuati entro il 16 settembre 2020.
Ovviamente sarà possibile beneficiare sia della rimessione in termini che della
sospensione anche per le rateizzazioni in corso con l’Agenzia delle Entrate derivanti da:
– Avvisi di liquidazione delle imposte da controlli automatizzati
art.36 bis D.p.r.n.600/1973;
– Avvisi da controlli formali delle dichiarazioni art.36 ter
D.p.r. n.600/1973;
– Avvisi di liquidazione IVA da controlli automatizzati
art. 54 bis D.p.r. n. 633/1972.
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