Come previsto dal decreto legge n.76 del 16 luglio 2020, entro e non oltre
il 1 ottobre 2020 tutte le imprese costituite in forma societaria ed i
professionisti (iscritti agli ordini professionali) sono obbligati a
comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale (ex PEC).
Per domicilio digitale deve intendersi un indirizzo elettronico eletto
presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico
di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni
elettroniche aventi valore legale.
La comunicazione non dovrà essere fatta qualora l’impresa o il professionista
abbiano già provveduto a comunicare presso le dovute sedi un indirizzo PEC
valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.
Al fine di verificare se il contribuente risulti già in possesso di un
domicilio digitale correttamente comunicato sarà necessario:
– per le imprese, costituite sotto forma di società, consultare una
visura aggiornata scaricabile dal cassetto digitale dell’imprenditore al
link https://impresa.italia.it/cadi/app/login (accedendo tramite SPID o CNS);
in alternativa è possibile collegarsi al sito www.registroimprese.it ed
effettuare una ricerca sul campo “nome impresa o attività” e fleggare
“non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC;
– per i professionisti verificare se risulta iscritto il loro domicilio
digitale (ex PEC) collegandosi al registro INI-PEC al seguente link
https://www.inipec.gov.it/cerca-pec.
Infine si fa presente che qualora il contribuente non si adegui nei tempi
previsti dalla normativa, ovvero entro e non oltre il 1 ottobre 2020,
saranno applicate delle sanzioni che vanno da un minimo di euro 206 fino ad
un massimo di euro 2.065.
Si segnala che le altre principali novità fiscali sono reperibili nell’area
aggiornamenti del sito Studio Dinami al seguente link:
https://www.studiodinami.com/category/news/
Lo Studio rimane a disposizione;
per qualsiasi chiarimento non esitare a contattarci.