Il decreto legge n.41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto Decreto Sostegni),
prevede lo stralcio dei debiti, di importo residuo al 23/03/2021 fino
a 5.000 euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Possono accedere a tale agevolazione i seguenti soggetti:
– le persone fisiche che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile
ai fini delle imposte sui redditi fino ad euro 30.000;
– i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 un reddito imponibile ai
fini delle imposte sui redditi fino ad euro 30.000.
Verranno annullati automaticamente i debiti iscritti a ruolo i quali,
al 23 marzo 2021, abbiano un importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Restano invece esclusi dallo stralcio:
– i debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di
recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
– i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
– le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le risorse proprie
tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle
decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta
sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 22/04/2021, saranno stabilite le modalità e le date
dell’annullamento dei debiti oggetto di tale agevolazione.
Si segnala che le altre principali novità fiscali sono reperibili
nell’area aggiornamenti del sito Studio Dinami al seguente link:
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