OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 2017 EMESSE NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Redato da maria

11 Aprile 2018

Sulle FATTURE EMESSE, non assoggettabili ad iva e di importo superiore ad Euro 77,47,
è prevista l’applicazione della marca da bollo pari ad Euro 2 per ciascuna fattura emessa.

Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.642 l’imposta di bollo può essere versata con le seguenti modalità:

– mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
– in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Con riferimento invece alle FATTURE ELETTRONICHE EMESSE nei confronti della Pubblica Amministrazione, non assoggettabili ad iva e di importo superiore ad Euro 77,47, l’imposta di bollo deve essere assolta in modalità telematica come previsto ed entro termini disciplinati dall’art.6 del D.M. del 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il versamento delle imposta di bollo dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 da pagarsi in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile dell’anno successivo o 29 aprile se l’anno è bisestile).

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Esempio pratico:

il contribuente che nell’anno 2017 ha emesso n.5 fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione, con indicazione su ciascun documento che trattasi di fattura assoggettabile ad imposta di bollo pari ad Euro 2, dovrà versare in unica soluzione, tramite modello F24 ed entro il 30/04/2018, l’importo complessivo pari ad Euro 10,00 (Euro 2 x 5 fatture elettroniche emesse).
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NELLA SEZIONE “CIRCOLARI 2016” dell’area aggiornamenti, è disponibile la circolare di Studio n.8 del 2016 con tutti i chiarimenti ed approfondimenti in merito.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti Saluti

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