L’articolo 9 ter del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021
(cosiddetto Decreto Sostegni bis), pubblicato in G.U. n.123 del 25 maggio
2021, ha prorogato al 15 settembre 2021 il termine ultimo per il versamento
delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) e dell’IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021,
senza applicazione di alcuna maggiorazione.
Per beneficiare della proroga è necessario essere in possesso di entrambi
i seguenti requisiti:
– esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati gli
indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF.
Tra i soggetti ammessi alla proroga rientrano, purchè rispettino i requisiti
sopra indicati, anche:
– i soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale;
– i contribuenti che adottano il regime dei minimi;
– i contribuenti che adottano il regime forfettario;
– i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese di cui
agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.
NOTA BENE: non è prevista la possibilità di effettuare il versamento
entro il 15.10.2021 con la maggiorazione dello 0,40%
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