REGIME FORFETARIO: RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE – ATTENZIONE ALLA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE

Redato da maria

16 Settembre 2019

Tra le clausole di esclusione previste dall’art.57 del nuovo regime Forfetario
quella che ha generato più dubbi ed incertezze, in fase di applicazione e
valutazione dei requisiti di permanenza nel regime, è sicuramente la clausola
introdotta dalla lettera d-bis) recante disposizioni in materia di attività
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con
i quali sono in essere o sono intercorsi rapporti di lavoro dipendente.

La riscrittura della lettera d-bis dell’art. 57, avvenuta in seguito
all’approvazione della Legge di Bilancio 2019, ha completamente modificato
la precedente clausola di esclusione introducendo nuovi e più stringenti
limiti da rispettare al fine di poter continuare ad applicare il nuovo
regime agevolato.

Tale nuova clausola, prevede che non possono avvalersi del regime Forfetario
i contribuenti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti
di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta ovvero
nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai
suddetti datori di lavoro eccezion fatta per tutti i soggetti che iniziano
una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai
fini dell’esercizio di arti o professioni.

L’intento del Legislatore, introducendo un periodo di sorveglianza di due
anni, è stato quello di voler evitare artificiose trasformazioni di attività
di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

La permanenza nel regime agevolato passa, quindi, per una fase di verifica
del requisito della prevalenza da effettuarsi solamente (ex post) al termine
del periodo di imposta.

Ad esempio se il contribuente ha cessato il rapporto di lavoro dipendente
nel 2018, nell’anno 2019 può accedere al regime forfetario e fatturare
anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro; ma a fine anno
dovrà verificare che i suoi compensi percepiti nei confronti dell’ex datore
di lavoro non siano prevalenti rispetto al totale dei compensi percepiti
nell’anno pena la fuoriuscita dal regime agevolato a decorrere dal 01 gennaio 2020.

Altro aspetto chiarito con la circolare dell’ Agenzia delle Entrate n.9/E del
2019 è stato quello relativo alla disapplicazione automatica della causa
ostativa di cui sopra nella particolare circostanza in cui il contribuente,
prima dell’entrata in vigore della Legge che ha introdotto la nuova causa
ostativa (di cui alla lettera d-bis dell’art.57), conseguiva sia redditi
di lavoro autonomo sia redditi di lavoro dipendente nei confronti del
medesimo datore di lavoro purchè i due rapporti di lavoro persistano
senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.

Nonostante il chiarimento ufficializzato dall’Agenzia delle Entrate
a nostro avviso rimangono numerosi dubbi interpretativi con riferimento
al concetto “senza modifiche sostanziali” in quanto dalla lettura
puntuale del documento di prassi non è assolutamente chiaro il parametro
di riferimento da prendere in considerazione al fine di valutare
l’assenza di modifiche sostanziali ovvero se è necessario, in fase
di valutazione, fare riferimento prettamente ad aspetti di natura
economica (fatturato) e/o giuridica (contrattuale).

Con riferimento ai rapporti intrattenuti dai contribuenti nei confronti
dei propri datori di lavoro, la circolare n.9/E del 2019 ha chiarito
il concetto di “datore di lavoro” fornendone un’interpretazione
restrittiva e limitandola esclusivamente ai rapporti di lavoro
di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR rispettivamente redditi di
lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Si segnala che le altre principali novità fiscali sono reperibili nell’area aggiornamenti del
sito Studio Dinami al seguente link: https://www.studiodinami.com/category/news/

Lo Studio rimane a disposizione; per qualsiasi chiarimento non esitare a contattarci.

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