L’articolo 3 del decreto legislativo n.127 del 2015 prevede una riduzione
dei termini di accertamento (due anni), per tutti i soggetti passivi che
rispettano determinati requisiti e che garantiscono la tracciabilità dei
pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare
superiore ad euro 500.
Possono usufruire della riduzione dei termini di accertamento i soggetti
passivi che possiedono entrambi i requisiti:
– emettono le fatture in modalità elettronica e/o trasmettono
telematicamente i corrispettivi;
– dichiarano redditi d’impresa o di lavoro autonomo;
In pratica, tutte le operazioni di incasso e pagamento superiori ad euro 500
devono avvenire con mezzi di pagamento tracciato quali:
– bonifico bancario o postale;
– carta di debito o carta di credito;
– assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di
non trasferibilità.
Attenzione: se si effettua o si riceve un solo pagamento in denaro contante,
di ammontare superiore ad euro 500, si decade immediatamente dall’agevolazione
per l’anno di riferimento.
L’agevolazione consiste nella riduzione di due anni dei termini di accertamento
con riferimento all’iva ed ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
A titolo di esempio, la regola generale prevede che, per l’anno d’imposta 2021,
gli avvisi di irregolarità (per iva e redditi), devono essere notificati da parte
dell’Agenzia delle entrate entro e non oltre il 31 dicembre 2027, a pena di
decadenza; usufruendo di tale agevolazione, l’anno d’imposta 2021 potrà essere
accertato dall’amministrazione finanziaria entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
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