A far data dal 01 luglio 2018 non sarà più possibile, per i datori di lavoro o committenti, corrispondere ai lavoratori dipendenti retribuzioni utilizzando quale strumento di pagamento il denaro contante.
Le novità di cui sopra, introdotte dalla Legge di bilancio 2018 n.205/2017, recepiscono la volontà del legislatore di arginare la diffusa prassi, tra i datori di lavoro o committenti, di corrispondere ai lavoratori dipendenti stipendi inferiori rispetto a quelli previsti contrattualmente adducendo come giustificativo il pagamento contante
della restante parte non corrisposta con strumenti tracciabili.
A decorrere dal 01 luglio 2018 i datori di lavoro avranno l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ,nonché ogni anticipo di essa, attraverso uno strumento di pagamento tracciabile a scelta tra quelli di seguito elencati:
– bonifico bancario;
– strumenti di pagamento elettronici;
– assegno bancario o circolare;
– in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Dal divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni sono esclusi:
– i rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
– i rapporti di lavoro con gli addetti ai servizi familiari e domestici ( Es: colf e badanti).
Per i datori di lavoro che violano le disposizioni sul divieto dell’uso del contante (per il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti) verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 1.000 ed un massimo di euro 5.000.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento
Distinti saluti