L’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro rischi catastrofali da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel
- Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., a copertura dei danni:
relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali); - direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021.
Sanzioni
La stipula dell’assicurazione è obbligatoria per le imprese individuate dalla norma e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto
“nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche“, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.