Con Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018 è stato prorogato al 1 gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica con riferimento alle cessioni di carburanti per autotrazione.
Dal 1/7/2018 al 31/12/2018 sarà ancora possibile, al fine di poter detrarre l’iva e dedurre il costo, utilizzare la classica scheda carburante purchè i relativi pagamenti avvengano con strumenti di pagamento tracciabili.
Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.73203 del 4 aprile 2018 si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
– Assegni, bancari e postali, circolari e non;
– Vaglia cambiari e postali;
– Altri mezzi di pagamento elettronico come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, carte di debito e credito.
Si fa inoltre presente che, con riferimento all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 luglio 2018, restano escluse dalla proroga le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento
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